Art. 7.
(Consiglio direttivo dell'Ente Parco).

      1. Il consiglio direttivo dell'Ente Parco è composto dal presidente dell'Ente Parco e da sedici componenti di cui:

          a) quattro in rappresentanza rispettivamente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico;

          b) quattro in rappresentanza della Regione siciliana, di cui tre da individuare tra le sovrintendenze competenti per i beni culturali delle province di Caltanissetta, Enna e Agrigento e uno da individuare presso l'assessorato regionale competente in materia di industria con particolare esperienza nel settore geomineralogico;

          c) quattro in rappresentanza e su proposta dei comuni ricadenti nell'area del Parco;

          d) quattro in rappresentanza e su proposta delle province facenti parte della comunità del Parco.

 

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      2. I componenti del consiglio direttivo sono scelti tra persone di comprovata esperienza professionale e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il presidente della Regione siciliana. Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni e i singoli componenti possono essere confermati solo per un ulteriore mandato.
      3. Il consiglio direttivo esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi e i programmi da attuare deliberando su atti rientranti tra tali funzioni e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
      4. Il consiglio direttivo predispone il regolamento del Parco di cui all'articolo 14.
      5. I componenti del consiglio direttivo nominati ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 1, decadono alla cessazione del mandato amministrativo dell'ente di provenienza.